Approvata a fine luglio e pubblicata il 10 agosto sulla Gazzetta Ufficiale, la LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 affronta anche alcuni dei problemi connessi all’apicoltura.
L’articolo 34, tra alcune precisazioni riguardanti l’acquisto collettivo di presidi sanitari e indicazioni di dubbio buon senso per la reintroduzione di alveari nelle zone colpite da A. tumida, prova, con il comma 2, a integrare il “Decreto Anagrafe Apistica” con un quadro sanzionatorio e la specificazione di alcuni obblighi:
Art. 34. Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici
1. Non sono considerati forniture di medicinali veterinari distribuiti all’ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l’obbligo di ricetta veterinaria.
2. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2010. Chiunque contravviene all’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
3. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita Aethina tumida che, a seguito dei provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari è consentita l’immediata reintroduzione dello stesso numero di alveari perduti nella zona di protezione. Tali alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita Aethina tumida ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari territorialmente competenti.